Telefono e Fax
Tel: 0392873107 Fax: 039877831

Concetto di inerenza dei costi

Martedì 22/09/2020, a cura di Avv. Paolo Alliata
Con la sentenza n. 19341 del 17.09.2020 la Corte di Cassazione si è uniformata al principio secondo cui l'inerenza debba essere valutata secondo un giudizio di carattere qualitativo e non quantitativo, correlato all'attività di impresa; con la conseguenza che, in tema di IVA, la detrazione non possa essere esclusa solo in virtù di un mero giudizio fondato sulla congruità del costo, salvo che l'amministrazione finanziaria dimostri la macroscopica antieconomicità dell'operazione, la quale costituisce elemento sintomatico dell'assenza di correlazione dell'operazione IVA con lo svolgimento dell'attività imprenditoriale (Cass., Sez. V, 28 dicembre 2018, n. 33574).

Tali affermazioni costituiscono un corollario della neutralità dell'IVA, che impone la detraibilità dell'IVA assolta a monte, in quanto l'IVA non può essere un costo per un committente (cessionario) che sia soggetto IVA, salvo che risulti che l'operazione sia estranea all'attività imprenditoriale, sia in quanto bene destinato a esigenze private (Corte di Giustizia UE, 20 gennaio 2005, Hotel Scandic G'àsalAck, C-412/03, punto 23), sia in quanto non vi sia un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto (Corte di Giustizia UE, 6 ottobre 2009, SPÒ Landesorganisation I.Krnten, C-267/08, punto 19; Corte di Giustizia UE 2 giugno 2016, Lajvér, C-263/15, punto 26), ovvero nel caso in cui venga dedotta la inesistenza della operazione sottostante l'emissione della fattura, ovvero la falsità della fattura (Cass., n. 33574/2018, cit.).

La CTR, nello statuire che i costi per consulenze legali non siano riferibili ad attività dirette alla produzione del reddito della newCo, non si è attenuta a tale principio, non avendo accertato, ai fini dell'esclusione della detrazione, la macroscopica antieconomicità dell'operazione, ossia la «evidente incongruità dell'operazione» (Cass., n. 33574/2018 cit.).

Per il documento integrale clicca qui.
ULTIME NEWS
Oggi
Sul stio internet della Giustizia Tributaria è stato pubblicato il rapporto trimestrale sul contenzioso...
 
Oggi
L'errata o imprecisa indicazione della categoria reddituale nell'avviso di accertamento non costituisce...
 
Oggi
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 75 del 26 marzo 2024 ha approvato un decreto-legge che introduce...
 
Ieri
QuickBilan 2024 è un software in MS Excel di ausilio alla costruzione del bilancio annuale, comprensivo...
 
Ieri
Nella Risposta n. 80 del 25 marzo 2024 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’intervento di...
 
altre notizie »
 

RE.CO. SERVICE SAS

STUDIO PIROLA

Via Alessandro Manzoni, 31 - 20861 Brugherio (MB)

Tel: 0392873107 - Fax: 039877831

Email: info@reco.mi.it

P.IVA: 02610040962

Via Alessandro Manzoni, 31 - 20861 Brugherio (MB)

Tel: 0392874061 - Fax: 039877831

Email: massimopirola@reco.mi.it

Pagina Facebook