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Decorrenza del termine per la riassunzione nel caso di fallimento

Venerdì 16/10/2020, a cura di Avv. Paolo Alliata
Con l'ordinanza interlocutoria n. 21961 del 12.10.2020, la Prima sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite, la seguente questione di massima di particolare importanza: se in caso di dichiarazione di fallimento della parte costituita, che determina l'automatica interruzione del processo ex art. 43 l. fall., il termine per la riassunzione decorra: a) sempre dalla sola relativa dichiarazione che sia stata resa dal giudice; b) dalla "conoscenza legale" dell'evento interruttivo in capo al difensore - purché si tratti della stessa persona - che assista la parte non fallita anche in altri giudizi; c) pure dal momento del deposito di una domanda di insinuazione al passivo, su iniziativa della medesima parte non fallita, ancorchè assistita da altro difensore.

La questione è in effetti rilevante perché l'art. 305 c.p.c. prevede che il processo debba essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue, con tutte le relative conseguenze che possono incidere anche sulla decadenza dell'azione.

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