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Detergenti per mani: non esiste l'esenzione Iva? E il credito di imposta?

Venerdì 02/10/2020

a cura di Studio Valter Franco
L'articolo 124 del D.L. 34/2020 dispone l'esenzione iva e l' assoggettamento ad iva con aliquota del 5% dal 1° gennaio 2021 dei "detergenti disinfettanti per mani"; il successivo articolo 125 dell D.L. 34/2020 introduce un credito di imposta per "acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti".

L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) definisce "Detergente come qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi e/o altri tensioattivi, destinato ad attività di lavaggio e pulizia. In tali attività non sono intese quelle per la pulizia del corpo umano" (e precisa che rientrano nella definizione di detergente le preparazioni ausiliarie per lavare destinate all'ammollo, al risciacquo o candeggio degli indumenti, ammorbidenti per tessuti etc.)
L'articolo 124 sull'esenzione iva praticamente non esiste in quanto dispone tale esenzione su un prodotto che non esiste, un detergente per mani non può esistere, il termine detergente non comprende le attività di lavaggio e pulizia del corpo umano; può esistere un disinfettante ma il testo di legge indica "detergenti disinfettanti", senza congiunzioni, senza virgole etc., tutt'altra cosa se si fosse scritto nel testo di legge "prodotti igienizzanti o disinfettanti per mani").

Eppure anche l'Agenzia delle Entrate nel paragrafo "oggetto" della risposta 370/2020 ad interpello indica "detergenti disinfettanti per mani", andando a concludere che i prodotti con finalità di cosmesi oggetto di esenzione iva sono quelli "addizionati con disinfettanti", ma dimenticando che non può esistere un detergente per mani e che non esistendo non può logicamente essere addizionato.

Peraltro lo stesso ISS indica che "ai prodotti detergenti/igienizzanti pertanto non possono essere attribuiti specifici effetti...nei confronti di virus e batteri in quanto questo potrebbe creare nell'utilizzatore false aspettative nei confronti di tali prodotti": in parole povere quello che comunemente chiamiamo "gel igienizzante per mani" non avrebbe alcun specifico effetto nei confronti di virus e batteri, mentre ad esempio il MEDICAL DEFENDER per mani è un disinfettante registrato come Presidio Medico Chirurgico (PMC) presso il Ministero della Salute, così come l'AMUCHINA GEL XGERM - mentre la semplice AMUCHINA è un prodotto igenizzante e non disinfettante (i prodotti che vantano un'azione disinfettante devono obbligatoriamente riportare in etichetta il numero di registrazione/autorizzazione che garantiscono l'avvenuta autorizzazione da parte del Ministero della Salute o della Commissione Europea).

L'articolo 125 sul credito di imposta ha portata più ampia: con il termine detergente vengono ricompresi tutte (ISS) le preparazioni ..per la pulizia domestica..delle superfici...tutte le altre preparazioni per pulire e lavare..."; quindi nel credito di imposta sono ricompresi i detergenti (es. quelli per pulire mobili etc. dello studio) e i disinfettanti: secondo l'ISS i disinfettanti vengono usati per le mani e le superfici - raccomanda l'ISS di lavare frequentemente le mani .... e qualora non sia possibile di disinfettare le mani con un disinfettante per la cute (non con un igienizzante, oppure con un detergente per mani che peraltro non esiste per quanto sopra indicato dallo stesso ISS).

Ma anche in questo caso occorre precisare ed avere ben chiaro che quello che comunemente definiamo "gel igienizzante" non è un disinfettante poiché la maggior parte di tali prodotti non è registrata presso il Ministero della Salute come PMC; quindi ai fini del credito di imposta, attenendosi letteralmente al D.L. sono computabili i detergenti (che non sono per il corpo) ed i disinfettanti (PMC) - non solo per le mani - ma non i prodotti igienizzanti per le mani. Vale la pena di sottolineare che l'ISS individua i principali prodotti disinfettanti nell'alcol etilico, ipoclorito di sodio, acqua ossigenata, composti d'ammonio quaternario, ossido di etilene.

Non si comprende quindi come, scritta la norma nel modo sopra illustrato, si possano individuare sia da parte dell'Agenzia delle Dogane che di quella delle Entrate, dei beni classificabili come "detergente disinfettanti per mani" quando tali beni non esistono, esiste il disinfettante per mani.
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