Telefono e Fax
Tel: 0392873107 Fax: 039877831

Nessun obbligo per l'Agenzia Entrate di motivare il mancato recepimento delle osservazioni del contribuente

Mercoledì 16/12/2020, a cura di Avv. Paolo Alliata


La CTR Piemonte aveva ritenuto illegittimo l'atto impugnato per avere l'Ufficio solo sbrigativamente e senza specifica motivazione in ordine al loro rigetto ritenuto infondate le osservazioni del contribuente formulate in seguito alla redazione e notifica del PVC;
La Corte di Cassazione ritiene invece, con l’ordinanza n. 28405 del 14.12.2020, coerentemente con la propria costante giurisprudenza in tema, che (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8378 del 31/03/2017) sia in tema di imposte sui redditi sia in tema di IVA è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000.
Ciò perchè da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo.
Nella prima parte dell'art. 12, comma 7, citato, vi è solo l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di "valutare" le osservazioni del contribuente ma non si aggiunge l'ulteriore obbligo di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo, a pena di nullità.
Solo in alcune specifiche fattispecie il legislatore ha previsto che l'avviso di accertamento debba essere espressamente motivato tenendo conto delle ragioni esposte dal contribuente: si ricordi il previgente art. 37-bis comma 5° d.P.R. 600 del 1973, -analogamente l'art. 10-bis della L. n. 212 del 2000, che ha sostituito l'art. 37-bis citato, dispone, al comma 8, che "l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6".
Ancora può ricordarsi come l'art. 7 della legge 413 del 1991, poi, preveda che "gli uffici possono, previa richiesta per lettera raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni, a pena di decadenza ai fini dell'accertamento, determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi"; e come per le società che si presumono non operative l'art. 30 della legge 724 del 1994, nel testo anteriore al 2006, prevedeva che "tale accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta".
Secondo l’ordinanza in commento, al di fuori di tali ipotesi non vi è alcun obbligo per l’Agenzia delle Entrate di motivare il rigetto alle osservazioni del contribuente.
 
Per il testo integrale clicca qui.
ULTIME NEWS
Oggi
Risposta all’interpello n. 63/2024 Il caso: l’insegnante ante titolarietà di cattedra...
 
Oggi
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024 è stato publicato il decreto del Ministero dell'ambiente...
 
Oggi
L'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato in consultazione la bozza dell’OIC 5,...
 
Oggi
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, con sentenza n. 61/1 del 22 febbraio...
 
Ieri
Con Provvedimento del 12 aprile sono definite le modalità con cui l’Agenzia delle entrate...
 
Ieri
Ricordiamo che entro il 30 aprile 2024, i datori di lavoro del settore privato in possesso...
 
Ieri
Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti...
 
Martedì 16/04
Il TAR del Lazio ha dichiarato “infondati” tutti i ricorsi presentati da diverse associazioni...
 
altre notizie »
 

RE.CO. SERVICE SAS

STUDIO PIROLA

Via Alessandro Manzoni, 31 - 20861 Brugherio (MB)

Tel: 0392873107 - Fax: 039877831

Email: info@reco.mi.it

P.IVA: 02610040962

Via Alessandro Manzoni, 31 - 20861 Brugherio (MB)

Tel: 0392874061 - Fax: 039877831

Email: massimopirola@reco.mi.it

Pagina Facebook