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Obbligo di vigilanza sull'operato del commercialistaMartedì 15/12/2020, a cura di Avv. Paolo Alliata
Con l'ordinanza n. 28290 dell'11.12.2020 la Corte di Cassazione conferma, come già in precedenza (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12901 del 15/05/2019) che in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. Conseguentemente, non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova delia sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2139 del 30/01/2020). In relazione alla responsabilità imputata dal contribuente al commercialista, la Corte ha statuito che (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11832 del 09/06/2016) il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento. Nel caso in questione il contribuente aveva addirittura incaricato un soggetto non abilitato alla professione e non aveva adeguatamente vigilato sull'operato dello stesso, neppure chiedendo periodicamente informazioni relative agli adempimenti contabili e tributari delegatigli. In questo caso il contribuente non può andare esente da responsabilità né sottrarsi alle conseguenze delle violazioni di disposizioni tributarie. Massima attenzione quindi alla scelta dei professionisti a cui affidarsi. Per il testo integrale clicca qui. |
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