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Donazione e atto di trasferimento, se non collegati l’imposta è dovutaVenerdì 13/09/2024, a cura di FiscoOggi
Il contribuente è tenuto a provare la correlazione tra atto di liberalità (diretta o indiretta) e acquisto dell’immobile o dell’azienda assoggettabile ad imposta proporzionale di registro o Iva. Le liberalità indirette collegate ad atti che importano il trasferimento di diritti reali immobiliari o di aziende non erodono la franchigia, relativa all’imposta selle successioni e donazioni, che spetta in base al rapporto di parentela tra donante e donatario, a condizione che risulti il collegamento tra la liberalità stessa e l’acquisto dell’immobile o dell’azienda. Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 20974 del 26 luglio 2024. Alla base della vicenda processuale, vi è il quarto comma dell’articolo 1 del testo unico sull’imposta di successione e donazione, Dlgs n. 346/1990. Questa disposizione stabilisce che l’imposta di donazione non si applica “nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto.” Con questa previsione, introdotta dalla legge n. 342/2000, il legislatore ha voluto favorire la trasparenza dei corrispettivi relativi ai trasferimenti immobiliari o di aziende. Fonte: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/donazione-e-atto-trasferimento-se-non-collegati-limposta-e-dovuta |
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