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Rendicontazione di sostenibilità (ESG): decorrenza dell’obbligo per superamento dei parametri quantitativi

Lunedì 02/12/2024

a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.


Il 25 settembre 2024 è entrato in vigore in Italia il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 di recepimento della Direttiva Europea n. 2022/2464 “CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive” con la pubblicazione del D. Lgs. 2024/125 (GU n. 212 del 10 settembre 2024). La direttiva CSRD ha ad oggetto la rendicontazione integrata di sostenibilità aziendale e sostituisce la precedente Non Financial Reporting Directive – NFRD (Direttiva 2014/95/UE) sulla rendicontazione non finanziaria, che era attuata in Italia dal D. Lgs. 2016/254.

Sono obbligate alla rendicontazione di sostenibilità le aziende (o i gruppi di imprese) che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei tre limiti dimensionali.

Obbligo dal 2025 (anno fiscale 2024)

Le imprese attualmente soggette alla direttiva NFRD: imprese quotate, banche e assicurazioni con:
  • numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 500;
  • totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro;
  • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro.


Obbligo dal 2026 (anno fiscale 2025)

Le grandi imprese (e i gruppi di imprese che a livello consolidato) superano 2 dei 3 seguenti parametri:
  • numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250;
  • totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro;
  • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro.


Obbligo dal 2027 (anno fiscale 2026)

Le piccole e medie imprese quotate (PMI), gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazioni e riassicurazione dipendenti da un Gruppo (“captive”) con:
  • numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250;
  • totale dello stato patrimoniale: superiore a 450 mila euro e inferiore a 25 milioni euro;
  • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore 900 mila euro e inferiore a 50 milioni euro.


Obbligo dal 2028 (anno fiscale 2027)

Società figlie e succursali di società madri extra-europee per le quali la capogruppo ha generato negli ultimi due esercizi consecutivi, e per ciascuno degli stessi, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, nel territorio dell’Unione, ricavi netti superiori a 150 milioni di euro e:
  • un’impresa figlia soddisfa i requisiti dimensionali della CSRD;
  • una succursale ha generato ricavi netti superiori a 40 milioni di euro nell’esercizio precedente.


Una specifica FAQ della Commissione Europea, alla quale si è allineata ASSONIME con la sua circolare n. 21 del 7 novembre 2024, ritiene che il passaggio dimensionale rilevi già nel secondo esercizio in cui si superano i limiti dimensionali; quindi se una società superasse i limiti nell’esercizio 2025 e 2026, la Rendicontazione di Sostenibilità dovrà essere pubblicata in riferimento all’esercizio 2026 (nel corso dell’esercizio 2027).
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