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La differenza tra crediti non spettanti e crediti inesistentiLunedì 04/03/2024, a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.
Il cosiddetto “Decreto Sanzioni” approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 febbraio 2024 chiarisce la differenza tra crediti non spettanti, inesistenti e spettanti (seppur in difetto). Si considera inesistente il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo. Si considera non spettante il credito, diverso da quello inesistente, fondato su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità. È non spettante anche il credito utilizzato in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quello fruito in misura superiore a quella prevista. Infine, il credito si considera spettante se è fondato sulla base di fatti reali rientranti nella disciplina attributiva, nonché utilizzato in misura e con le modalità stabilite dalla medesima, ma in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale. Le tre fattispecie sono sanzionate in misura diversa. |
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