Telefono e Fax
Tel: 0392873107 Fax: 039877831

Legittimità della notifica a mezzo posta degli atti della riscossione

Mercoledì 09/12/2020, a cura di Avv. Paolo Alliata


Con l’ordinanza n. 27697 del 03.12.2020 la Corte di Cassazione, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale (Corte Cost., 22 novembre 2012, n. 258), ha ribadito che la notifica della cartella esattoriale (d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, c. 3, ratione temporis vigente) deve essere eseguita, nei casi di irreperibilità cd. relativa (e così come previsto per gli avvisi di accertamento), ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. (qual richiamato dal d.p.r. n. 600 del 1973, art. 60, alinea; v., ex plurimis, Cass., 31 ottobre 2018, n. 27825; Cass., 19 aprile 2018, n. 9782; Cass., 26 novembre 2014, n. 25079).
L'omissione di alcuno degli adempimenti prescritti dallo stesso art. 140 cod. proc. civ. rende la notifica nulla e non inesistente (v. Cass. Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916 quanto alla ristretta delimitazione della nozione di inesistenza della notifica) e tale nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo dell'atto (art. 156 cod. proc. civ.), se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata informativa del deposito del piego (v. Cass., 4 dicembre 2019, n. 31724; Cass., 9 gennaio 2019, n. 265; Cass., 30 dicembre 2016, n. 27479; Cass., 30 settembre 2016, n. 19522).
Viene poi confermato che l'amministrazione finanziaria può provvedere alla notifica diretta dei propri atti a mezzo del servizio postale (v. la I. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14; il d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, c. 3, conv. in I. 13 maggio 1988, n. 154; la I. 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, c. 1), come anche l'agente della riscossione può eseguire a mezzo del servizio postale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, c. 1).
La notifica va eseguita direttamente a mezzo del servizio postale e non presuppone né l'intervento dell'ufficiale giudiziario (ovvero di altro soggetto abilitato) né la stesura di una relazione di notificazione ai sensi dell'art.148 cod. proc. civ. (v., Cass., 14 novembre 2019, n. 29642; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 28 luglio 2010, n. 17598; v. altresì, in tema di notifica della cartella esattoriale, Cass., 17 ottobre 2016, n. 20918; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., 19 settembre 2012, n. 15746; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., 6 luglio 2010, n. 15948; Cass., 19 giugno 2009, n. 14327).
Risicati spazi di difesa rimangono quindi a favore del contribuente su questo tema.
 
Per il testo integrale clicca qui.
ULTIME NEWS
Oggi
Gli elementi presuntivi attestanti l’apparenza oggettiva dei movimenti possono fondare l’accertamento...
 
Oggi
E' in vigore dal 18 aprile il nuovo codice delle sanzioni, approvato dal Consiglio nazionale dei commercialisti,...
 
Mercoledì 24/04
Ai fini Iva, la "citycard" venduta al turista può considerarsi come un "buono", non rilevando...
 
Mercoledì 24/04
Dal 22 aprile sono attivi nuovi numeri per chiamare i call center dell'Agenzia delle Entrate, da cellulare...
 
Mercoledì 24/04
Con Risoluzione n. 20/E del 18 aprile 2024 l'Agenzia delle Entrate informa dell'aggiornamento della cartografia...
 
Mercoledì 24/04
I datori di lavoro del settore privato in possesso della certificazione della parità di genere...
 
altre notizie »
 

RE.CO. SERVICE SAS

STUDIO PIROLA

Via Alessandro Manzoni, 31 - 20861 Brugherio (MB)

Tel: 0392873107 - Fax: 039877831

Email: info@reco.mi.it

P.IVA: 02610040962

Via Alessandro Manzoni, 31 - 20861 Brugherio (MB)

Tel: 0392874061 - Fax: 039877831

Email: massimopirola@reco.mi.it

Pagina Facebook