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Sospensione dei versamenti per imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operatorVenerdì 13/03/2020
a cura di Meli e Associati Il Decreto-legge 2 marzo 2020, 9 pubblicato sulla GU Serie Generale n.53 del 02/03/2020 prevede, tra l'altro, all'articolo 8 commi 1 e 2, la sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero di tutta Italia. In particolare: "1. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020: a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. 2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati". Ma cosa si intende esattamente per imprese turistico-ricettive? La classificazione delle strutture ricettive del turismo è regolamentata dal Codice del turismo (decreto legislativo n°79 del 23 .5. 2011) (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo), che definisce le quattro categorie principali per le strutture turistico-ricettive: 1. STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E PARALBERGHIERE:
2. STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE :
3. STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO:
4. STRUTTURE RICETTIVE DI MERO SUPPORTO :
La classificazione può essere integrata dalla normativa delle singole Regioni e Comuni. |
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